Il Dpr 462/01 sta per Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 ed è una legge dello Stato Italiano entrata in vigore a Gennaio 2002 che riguarda il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”L’ambito in cui viene applicato è ogni luogo di lavoro e la funzione primaria è quella di tutelare la sicurezza dei lavoratori prevenendo i rischi dovuti all’elettricità.La così detta messa a terra è fondamentale nella progettazione e realizzazione di un impianto elettrico, perché è l’elemento che protegge le persone dal rischio di “prendere la scossa”.
Verifica di messa a terra: responsabilità secondo il Dpr 462/01
Tutti i responsabili di attività e/o di luoghi di lavoro devono adempiere a quanto indicato nel decreto e, quindi, provvedere alle verifiche impianti elettrici secondo i parametri e la periodicità indicati dalla legge.Una cosa molto importante da sapere è che anche i condomini sono considerati luoghi di lavoro, anche in assenza di dipendenti diretti del condominio stesso, in quanto lo diventano ogni qualvolta viene svolta qualsiasi attività da parte di imprese esterne.Se nelle aziende il responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico è il datore di lavoro, nel condominio è l’amministratore condominiale.DPR 462/01 condominio.L’amministratore condominiale ha gli stessi oneri del datore di lavoro e deve tutelare la sicurezza di chiunque lavori all’interno del condominio, che sia dipendente diretto o artigiano o dipendente di impresa fornitrice del condominio.È l’amministratore che organizza la necessaria verifica degli impianti elettrici condominiali, facendo intervenire organismi di certificazione accreditati, e che controlla e custodisce le documentazioni dichiaranti la congruità.Periodicità della verifica d’impianti di terra
Per tenere sempre sotto controllo lo stato dell’impianto elettrico del posto di lavoro e del condominio, il DPR 462/01 indica due periodicità differenti in funzione delle caratteristiche dell’edificio:- Biennale
- Quinquennale
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.