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Progetti e pratiche complete per ottenimento autorizzazioni amministrative, Permessi Edilizi, SCIA, direzione lavori assistenza e sicurezza in cantiere.
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Il Dpr 462/01 sta per Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 ed è una legge dello Stato Italiano entrata in vigore a Gennaio 2002 che riguarda il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”L’ambito in cui viene applicato è ogni luogo di lavoro e la funzione primaria è quella di tutelare la sicurezza dei lavoratori prevenendo i rischi dovuti all’elettricità.La così detta messa a terra è fondamentale nella progettazione e realizzazione di un impianto elettrico, perché è l’elemento che protegge le persone dal rischio di “prendere la scossa”.
Verifica di messa a terra: responsabilità secondo il Dpr 462/01
Tutti i responsabili di attività e/o di luoghi di lavoro devono adempiere a quanto indicato nel decreto e, quindi, provvedere alle verifiche impianti elettrici secondo i parametri e la periodicità indicati dalla legge.Una cosa molto importante da sapere è che anche i condomini sono considerati luoghi di lavoro, anche in assenza di dipendenti diretti del condominio stesso, in quanto lo diventano ogni qualvolta viene svolta qualsiasi attività da parte di imprese esterne.Se nelle aziende il responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico è il datore di lavoro, nel condominio è l’amministratore condominiale.DPR 462/01 condominio.L’amministratore condominiale ha gli stessi oneri del datore di lavoro e deve tutelare la sicurezza di chiunque lavori all’interno del condominio, che sia dipendente diretto o artigiano o dipendente di impresa fornitrice del condominio.È l’amministratore che organizza la necessaria verifica degli impianti elettrici condominiali, facendo intervenire organismi di certificazione accreditati, e che controlla e custodisce le documentazioni dichiaranti la congruità.Periodicità della verifica d’impianti di terra
Per tenere sempre sotto controllo lo stato dell’impianto elettrico del posto di lavoro e del condominio, il DPR 462/01 indica due periodicità differenti in funzione delle caratteristiche dell’edificio:- Biennale
- Quinquennale
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
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Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. definito il “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore. Da un lato, riporta i requisiti essenziali di sicurezza e le modalità di valutazione della conformità del prodotto prima che esso possa essere commercializzato. Dall’altro, prescrive e regola le attività di manutenzione e di verifica periodica che assicurano la corretta conservazione della funzionalità dell’impianto. I DESTINATARI DELL’OBBLIGO Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario e l’installatore dell’ascensore devono sottoporre i loro prodotti ad una valutazione della conformità. Il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante (ad esempio l’amministratore di condominio) sono tenuti a sottoporre l’ascensore alla verifica periodica ogni due anni e, in taluni casi, a sottoporlo a verifica straordinaria.
ECO Certificazioni è Organismo Notificato n. 0714 ai sensi del D.PR 162/99 e s.m.i. per le valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII della direttiva 2014/33/UE riguardanti i collaudi, come organismo di ispezione “di tipo A” accreditato per le verifiche periodiche sugli ascensori e per attività di certificazione degli impianti ascensore ai fini dell’accordo preventivo per gli spazi di rifugio ridotti in testata e/o fossa.
Periodicità delle Verifiche
Le verifiche periodiche per la sicurezza degli ascensori devono essere effettuate ogni due anni.Il DPR 162/99 stabilisce inoltre l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria a fronte di modifiche all’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, ad esempio cambiamento della velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento, la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, delle porte di piano e di altri componenti principali. Altri motivi di verifica straordinaria sono: quando la comunicazione di messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento al comune è effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto in presenza di esito negativo di precedente verifica periodica o di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.
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